Nel Decreto Salva Italia, accanto alle numerose disposizioni in materia previdenziale, fiscale e finanziaria, vi sono anche alcune interessanti disposizioni in materia di liberalizzazione e di concorrenza.
Vorrei vedere qua alcune di quelle che mi sembrano più interessanti.
In particolare l'art. 31 recità, comma 2, recita così:
" Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi,
costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di
apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti,
limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi
quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e
dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
Dal punto di vista giuridico, la norma codifica, all'interno dell'ordinamento nazionale, il principio della libertà di apertuta di nuovi esercizi commerciali, attuazione del più generale principio europeo della libertà di stabilimento, di prestazione di servizi senza alcun limite di contingentamento, territoriale o di qualsiasi altra natura.
Il principio mi sembra particolarmente importante, in quanto, a livello legislativo generale, pur essendo una norma di legge ordinaria, essendo applicazione di un principio "costituzionale" europeo, può prevalere su qualsiasi altra norma, anche di carattere legislativo, che sia eventualmente approvata dallo Stato italiano e che sia con essa incompatibile.
Sicuramente essa prevale sulle disposizioni di carattere regolamentare o amministrativo, che, in realtà, sono quelle che più spesso limitano le libertà economiche e, in particolare, la concorrenza.
In parole povere, le amministrazioni comunali non potranno più porre limiti all'apertura di nuovi esercizi commerciali ed, eventuali atti amministrativi in tal senso, o regolamenti, potranno essere impugnati avanti all'autorità giudiziaria e dichiarati invalidi.
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