martedì 6 dicembre 2011

Liberalizzazioni parte 2

L'art 34 del Decreto Salva Italia contiene anche una disciplina di dettaglio sulla liberalizzazione e sburocratizzazione delle attività economiche.
In particolare, dopo che i commi 1 e 2 hanno ribadito il principio della libertà di accesso e di concorrenze in ogni settore della vita economica, in attuazione di principi costituzionali e del diritto europeo, il comme 3 recita:
"Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) la limitazione del numero di persone che sono titolate ad esercitare un'attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio;
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta".

Sembra abbastanza chiaro.
Con questa disposizione dovrebbero cadere tutta una serie di vincoli che molti comuni ed enti vari continuano a porre in relazione a numerose attività economiche.
D'ora in avanti chi incorrerà in simili divieti avrà uno strumento giuridico da utilizzare in giudizio contro l'amministrazione.
I commi successivi stabiliscono che eventuali restrizioni saranno un'eccezione tassativa al principio generale di libertà, e dovranno comunque essere improntate al principio di proporzionalità e compatibili con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.



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