Con ordinanza del 25 novembre 2011, il Tribunale di Roma ha stabilito che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non possa essere concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, a emesso sulla base di riconoscimento di debito del curatore speciale della società, nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 78 cpc.
La vicenda è questa: alla morte dell'amministratore di una srl, gli esecutori testamentari si rivolgono al tribunale, con ricorso d'urgenza, per ottenere la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione della società.
La vicenda era alquanto intricata ma, per quanto ci interessa qui, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso e nomina uno degli esecutori, un dottore commercialista già consulente della società, curatore speciale.
Nell'espletamento dell'incarico il curatore speciale effettua anche un riconoscimento di debito a favore di un avvocato relativamente a delle parcelle, da questi presentate, a titolo di compenso per prestazioni professionali effettuate.
Terminato l'incarico, posta la società in liquidazione, il nuovo liquidatore rifiuta di saldare le suddette parcelle, sostenendo che tali compensi siano in realtà già stati pagati.
L'avvocato, a questo punto, ottiene un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, non dichiarato provvisoriamente esecutivo, nei confronti del quale la società si oppone, eccependo, tra le altre cose, la nullità del riconoscimento di debito, in quanto il curatore speciale non avrebbe potuto effettuarlo senza previa autorizzazione del Tribunale.
Il giudice accoglie l'eccezione, asserendo che il curatore speciale ex art. 78 cpc non ha la qualifica di rappresentante legale della società e, di conseguenza, non ha il potere di riconoscere la sussistenza di un debito a carico della società stessa.
La ricostruzione operata dal giudice, a mio parere, è corretta.
Il curatore speciale, nominato ex art. 78 cpc, infatti, non ha un autonomo potere di gestione degli interessi del rappresentato (in questo caso la società), né si sostituisce ad esso.
Il curatore ha, invece, il compito di assistere il rappresentato fin tanto che esso non possa assumere nuovamente le proprie funzioni in modo pieno.
Quindi il curatore speciale non è in grado di esprimere la volontà della società e, di conseguenza, non può neanche porre in essere atti di disposizione del patrimonio di essa.
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