Spesso accade che il promotore finanziario commetta atti illeciti nei confronti dell'utenza, ad esempio sottraendo somme affidategli, oppure destinando somme a investimenti diversi da quelli per i quali tali somme erano state versate, oppure ancora violando gli obblighi che le legge impone nella promozione di investimenti finanziari.
In questi casi l'intermediario finanziario, nell'interesse del quale il promotore svolge la propria attività, risponde dei danni da questi arrecati.
Il principio è stabilito dall'art. 31, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cd. Testo Unico sulla Finanza (TUF), che, al comma 3 recita "Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale."
Tale norma è estremamente importante per una migliore tutela dell'investitore, il quale, spesso, non potrebbe individuare, nel patrimonio del promotore finanziario, beni sufficienti a soddisfare il proprio diritto al risarcimento.
Senza parlare dei casi in cui il promotore si sia reso irreperibile.
La disposizione legislativa accoglie un orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in precedenza, che era arrivato alla medesima conclusione applicando l'art. 2049 del codice civile, sulla base della considerazione che il promotore finanziario, anche prima della previsione normativa codificata nel TUF, fosse un mandatario dell'intermediario finanziario.
La giurisprudenza, quindi, aveva stabilito che sull'intermediario finanziario gravasse una responsabilità oggettiva per fatto altrui, potendo esso adottare dei sistemi di controllo sull'attività del soggetto scelto per svolgere la funzione di promotore, nonché di prevenzione del rischio, attraverso apposite assicurazioni.
In altre parole riteneva che non potesse gravare sul risparmiatore il rischio dell'attività illecita del promotore finanziario, ma che piuttosto esso potesse rientrare nel più ampio rischio di impresa, gravante sull'intermediario finanziario.
Tale responsabilità potrà essere esclusa soltanto se l'intermediario fornirà la prova di aver esercitato tutto il controllo possibile sull'attività del soggetto, dimostrando che la condotta di quest'ultimo sia stata assolutamente imprevedibile, anche applicando il più rigoroso sistema di controllo esistente.
Anche se, a livello giurisprudenziale, si era già arrivati a una tutela del risparmiatore -investitore, a mio parere è positivo che sia stata poi predisposta una disposizione legislativa ad hoc, in modo da eliminare dall'area delle opzioni giuridiche, eventualmente a disposizione dei tribunali, eventuali opinioni e pareri contrari, con il rischio di un mutamento nell'orientamento della giurisprudenza dominante.